Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito: CGC) regolano il contenuto dei contratti posti in essere dall’Albergatore con il Contraente/Ospite conclusi via email, fax o posta ordinaria. È fatta salva la possibilità di stipulare accordi specifici, (sistema Booking Online), ferme restando le presenti condizioni generali di contratto.

Ti invitiamo a leggere attentamente i termini e le condizioni che seguono e che disciplinano il servizio. L’Albergatore si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni senza preavviso, quando tali modifiche si rendano necessarie per cambiamenti del mercato, per l’evoluzione normativa o per variazioni nella fornitura del servizio. La fruizione dei servizi erogati prima, durante e dopo il soggiorno comportano l’accettazione delle presenti Condizioni Generali.

Ogni operazione d’acquisto è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 50 – 68 del D.Lgs 6 Settembre 2005 n. 206 “Codice del Consumo” e successive modifiche in materia di contratti a distanza. È fatta salva la possibilità di stipulare accordi specifici, ove possibile, ferme restando le presenti Condizioni Generali di Contratto.

L’Art. 47 del D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni, “Codice del Consumo”, esclude espressamente l’applicabilità della disciplina dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, dei contratti a distanza e del relativo diritto di recesso ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ai contratti di servizi di trasporto passeggeri.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, di seguito anche: “CGC“, regolano i reciproci diritti ed obblighi del rapporto tra l’Azienda Alberghiera e l’Ospite e/o il Contraente instauratosi con il contratto alberghiero. Le presenti CGC non precludono accordi particolari stipulati tra l‘Azienda Alberghiera e l’Ospite e/o il Contraente, che in caso di dubbio hanno prevalenza. Gli accordi speciali devono essere in ogni caso stipulati per iscritto.

L’Ospite e/o il Contraente sono tenuti a leggere attentamente queste CGC e devono prestare in particolar modo attenzione alle singole disposizioni.

Art. 1 (Termini)

1.1. “Albergatore“ o “Azienda Alberghiera“ è una persona fisica e/o giuridica, una società o un ente che dà alloggio a ospiti dietro un corrispettivo.

1.2. “Contraente“ è una persona fisica e/o giuridica, una società o un ente, che stipula un contratto alberghiero quale ospite e/o quale incaricato, agente, intermediario o in qualsiasi forma per conto dell’ospite.

1.3. “Ospite“ è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Se l’Ospite non è al tempo stesso anche il Contraente (p.es. compagno di viaggio ecc.), le presenti CGC sono applicate per analogia.

1.4. “Contratto alberghiero” è il contratto stipulato tra l’Albergatore, il Contraente e/o l’Ospite, il cui contenuto è definito dalle presenti CGC.

Art. 2 (Ordine/Prenotazione)

Il Contraente e/o l’Ospite che intende fruire dei servizi erogati dall’Albergatore prima, durante e dopo la data di soggiorno accetta espressamente le presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 2 (Ordine/Prenotazione)

2.1. Alla rimessa dell’ordine/prenotazione il Contraente dichiara, in caso di attuazione del contratto alberghiero, di accettare le presenti CGC per sé e anche per gli eventuali ulteriori Ospiti e dichiara altresì di essere autorizzato all’accettazione delle presenti CGC da parte degli Ospiti per i quali viene stipulato il contratto alberghiero.

2.2. L’offerta elaborata dall’azienda alberghiera ha validità di 1 (uno) giorno, salvo più lungo espresso termine. Scaduto tale termine l’offerta non sarà più valida e pertanto non potranno essere garantiti la disponibilità e il prezzo indicato.

2.3. L’Albergatore si obbliga a confermare la prenotazione per iscritto inviando al Contraente una conferma di prenotazione (con indicazione del periodo di soggiorno, dei servizi prenotati e del prezzo totale) a mezzo e-mail, fax o per posta all’indirizzo indicato dal Contraente.

2.4 Il Contraente è tenuto a verificare attentamente la conferma di prenotazione e di mettersi immediatamente in contatto con l’Albergatore in caso di presunta scorrettezza o incompletezza della stessa.

Art. 3 (Perfezionamento del contratto)

3.1. Il contratto alberghiero si perfeziona con l’accettazione della prenotazione del Contraente da parte dell’Albergatore, ossia con la trasmissione della conferma di prenotazione di cui al punto 2.3.

3.2. L’Albergatore si riserva di stipulare il contratto alberghiero alla condizione che il Contraente versi una caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c. In tal caso l’Albergatore è tenuto ad informare il Contraente della caparra richiesta prima dell’accettazione della prenotazione. Se il Contraente dichiara – per iscritto o verbalmente – il suo accordo sulla caparra, il contratto alberghiero si perfeziona al momento in cui la caparra viene incassata dall’Albergatore.

3.3. La caparra deve intendersi quale pagamento parziale del corrispettivo pattuito.

3.4. Qualora il pagamento della caparra non sia avvenuto nei termini richiesti per la conferma della prenotazione, la proposta formulata dovrà considerarsi revocata.

Art. 4 (Prezzo del soggiorno)

4.1. I prezzi indicati delle camere si intendono per persona al giorno salvo diversamente pattuito.

4.2. I prezzi per eventuali prestazioni supplementari (wellness, attività sportive, escursioni ecc.) verranno indicati dall’albergatore con un listino prezzi separato.

Art. 5 (Inizio e fine del soggiorno)

5.1. Se non è stato pattuito orario diverso, l’Ospite ha il diritto di occupare i locali prenotati dalle ore 14.00 del giorno di arrivo.

5.2. I locali occupati devono essere liberati dall’Ospite entro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’Albergatore è autorizzato, se i locali non vengono liberati entro il termine previsto e se non è stato diversamente pattuito tra le parti, ad addebitare il corrispettivo per un ulteriore giorno di soggiorno.

5.3. Gli Ospiti che hanno prenotato la sistemazione in mezza pensione hanno diritto alla prima colazione e alla cena. Non è possibile ottenere alcuna riduzione per i pasti compresi nel Contratto stipulato e non fruiti dal Contraente/Ospite.

Art. 6 (Modifiche alle prenotazioni effettuate; proroga del soggiorno; partenza anticipata)

6.1. Nel caso in cui il Contraente intenda modificare la prenotazione già confermata, la relativa richiesta dovrà pervenire all’Albergatore per iscritto.

6.2. L’Albergatore si riserva il diritto di accettare ovvero di rifiutare la modifica alla prenotazione in base alla disponibilità di alloggi. In ogni caso la modifica della prenotazione sarà considerata come recesso dal contratto alberghiero originario e di conseguenza rappresenterà la stipula di un nuovo contratto, con ogni conseguente diritto connesso.

6.3. In caso di modifica del Contratto, l’Albergatore si riserva il diritto di richiedere gli oneri di storno ai sensi delle presenti CGC.

6.4. Qualora l’Albergatore decida di fare valere il diritto di cui al punto 6.3.che precede, dovrà dare comunicazione di tale intenzione al Contraente prima della stipula della modifica alla prenotazione.

6.5. Il Contraente non può pretendere che la sua permanenza venga protratta, ma è facoltà dell’Albergatore accettare o rifiutare la richiesta del Contraente in base alla disponibilità delle camere e alle proprie necessità organizzative.

6.6. Nel caso in cui il Contraente comunichi in tempo utile il suo desiderio di prolungare il proprio soggiorno, l’Albergatore può accordare la proroga del Contratto alberghiero specificando condizioni da applicare e prezzi richiesti.

6.7. Qualora il Contraente non possa lasciare l’albergo alla data di partenza stabilita, poiché a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili di forza maggiore (per es. alluvioni ecc.) siano precluse tutte le possibilità di mettersi in viaggio, il Contratto alberghiero, ove ci sia disponibilità di alloggi, si deve intendere prorogato automaticamente per tutta la durata dell’impedimento. L’Albergatore è autorizzato a richiedere il corrispettivo non inferiore a quello pattuito con la originaria prenotazione.

6.8. Qualora l’Ospite dovesse partire anticipatamente, sarà comunque tenuto al saldo del costo preventivato per l’intera durata del soggiorno. Ciò senza detrazione alcuna per i servizi eventualmente non usufruiti.

Art. 7 (Recesso dal contratto alberghiero – Onere di storno)

7.1. La caparra versata in precedenza dal Contraente, nel caso di annullamento della prenotazione da parte del Contraente, viene trattenuta dall’Albergatore ai sensi di quanto previsto dal “Codice del Consumo”, che esclude il diritto di recesso per i contratti alberghieri.   

7.2. Se l’Ospite non si presenta entro le ore 18:00 del giorno di arrivo pattuito, l’Albergatore ha facoltà di recedere dal contratto instaurato con il Contraente e di rendere nuovamente disponibile l’alloggio o gli alloggi prenotati dal Contraente, a meno che non sia stato pattuito un orario d’arrivo successivo.

Art. 8 (Diritti e obblighi del Contraente e dell’Ospite)

8.1. Con la stipula del contratto alberghiero, il Contraente/l’Ospite acquisisce il diritto dell’utilizzo usuale dei locali oggetto di contratto, delle strutture comuni dell’albergo ospitante, messe a disposizione degli Ospiti senza condizioni specifiche, e del regolare servizio. L’Ospite ha la facoltà di esercitare i propri diritti nell’osservanza di tutte le direttive e del regolamento della struttura. In particolare l’Ospite è tenuto ad utilizzare la piscina, il solarium, i lettini prendisole ecc. nel rispetto dei regolamenti apposti all’interno della struttura e/o nelle specifiche aree di utilizzo.

8.2. Il Contraente e/o l’Ospite è tenuto, al più tardi al momento della partenza, a pagare il corrispettivo pattuito nonché gli eventuali importi aggiuntivi, connessi ad ulteriori servizi/prestazioni, non compresi nella prenotazione, di cui hanno usufruito lui e/o gli ospiti che lo accompagnavano.

8.3. L’Albergatore non è tenuto ad accettare mezzi di pagamento in valute straniere. Se l’Albergatore accetta valute straniere o pagamenti non in contanti, le spese connesse al rispettivo metodo di pagamento saranno a carico del Contraente.

8.4. Se l’Ospite rifiuta di saldare il corrispettivo comprensivo dei servizi aggiuntivi acquistati in loco, all’ hotel spetta il diritto di ritenzione e di pegno sulle cose dell’Ospite che si trovano in albergo. I suddetti diritti di ritenzione e di pegno spettano anche a garanzia di eventuali indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 9 (Diritti e obblighi dell’Albergatore)

9.1. L’Albergatore è tenuto a fornire le prestazioni e i servizi pattuiti.

9.2. L’Albergatore ha facoltà di mettere a disposizione del Contraente, rispettivamente dell’Ospite, una sistemazione sostitutiva adeguata (di pari qualità), qualora ciò sia accettabile per il Contraente, ed in specie quando la differenza è minima e giustificata.

9.3. La giustificazione è da ritenersi accettabile ai sensi del punto 9.2., a mero titolo esemplificativo e non limitativo, quando i locali oggetto del contratto sono diventati inagibili, quando altri ospiti occupanti i locali in questione prolungano il soggiorno, nei casi di overbooking oppure altre rilevanti esigenze dell’albergo che impongono tale decisione.

9.4. Nel caso venga messa a disposizione dell’Ospite una sistemazione sostitutiva, ai sensi dei precedenti punti 9.2. e 9.3., gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla sistemazione sostitutiva saranno a carico dell’Albergatore.

9.5. Nel caso in cui l’Ospite richieda il servizio in camera al di fuori degli orari stabiliti (colazione 8.15-10.30, pranzo 13.00-14.30, cena 19.00-21.00, servizio bar 10,30-22.00), l’Albergatore ha facoltà di accettare o rifiutare tale richiesta, in base alle proprie necessità organizzative e disponibilità di personale.

9.6. L’Ospite che faccia richiesta all’Albergatore di poter usufruire di prodotti e/o servizi, soggetti a supplemento, che l’Albergatore mette a disposizione dei propri Ospiti (ivi incluso il servizio in camera) senza essersi informato in anticipo dei relativi prezzi, accetta tacitamente le condizioni di prezzo stabilite dall’Albergatore a listino. L’Albergatore ha inoltre facoltà di accettare o rifiutare tale richiesta in base alla propria disponibilità in termini di mezzi e di personale.

9.7. In caso di malattia dell’Ospite durante il soggiorno, l’Albergatore ha il diritto ad essere risarcito dall’Ospite o dai suoi eredi, nei seguenti casi:

  • rifusione di costi medici non ancora saldati dall’Ospite;
  • per i costi di disinfezione nel caso sia stata prescritta;
  • costi per materiale non più utilizzabile come biancheria, lenzuola, letti ecc., cose queste che saranno consegnate agli eredi, o per i costi di disinfezione di detti oggetti;
  • costi per ripristino pareti, oggetti di arredamento, tappeti ecc., nel caso in cui questi siano stati sporcati o danneggiati a causa della malattia;
  • costi di locazione della stanza nel caso in cui questa non sia stata utilizzabile in connessione al caso di malattia o di morte (minimo tre, massimo sette giorni).

9.8. Ai sensi dell’art. 2760 c.c. i crediti dell’Albergatore per merce, servizi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze, sempre che queste continuino a trovarvisi. L’Albergatore si riserva pertanto il diritto a domandare il sequestro conservativo per dette cose, qualora il Contraente e/o l’Ospite dovesse rifiutare il pagamento del corrispettivo o dovesse essere moroso nei pagamenti.

Art. 10 (Cose portate in albergo e cose consegnate)

10.1. L’Albergatore è responsabile dei danni patiti dall’Ospite se il danno si è verificato nei locali della struttura e la stessa o i propri dipendenti ne siano responsabili.

10.2. L’Albergatore risponde per cose introdotte nei locali dall’Ospite limitatamente all’importo massimo equivalente a cento volte il prezzo di locazione per giornata se e in quanto non riesca a dimostrare che il danno non è stato causato da esso, dai propri dipendenti o da persone che frequentano il proprio esercizio. In tale contesto è responsabile, fino al massimale citato, per deterioramento, distruzione o sottrazione di cose, oggetti di valore, denaro e titoli di credito.

10.3. Nell’ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera.

10.4 L’Albergatore non è tuttavia responsabile quando i danni o la sottrazione si siano verificati per fatto del cliente, per forza maggiore o per la natura della cosa.

10.5. La custodia di oggetti può essere rifiutata nel caso in cui siano pericolosi (cioè potenzialmente in grado di provocare danni), troppo ingombranti o di valore eccessivo rispetto al valore del soggiorno.

10.6. Le cose si considerano introdotte nella struttura nel momento in cui sono prese in consegna da un membro del personale dell’esercizio ricettivo o siano portate in un posto, all’interno dell’esercizio ricettivo, destinato alla custodia delle stesse. L’Ospite deve denunciare il fatto senza ingiustificato ritardo alla direzione della struttura per non perdere il diritto al risarcimento (art. 1785 ter c.c.).

10.7. L’Albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 11 (Animali domestici)

11.1. È consentito portare presso la struttura alberghiera animali domestici di piccola taglia soltanto previa autorizzazione dell’Albergatore e, se del caso, dietro specifico compenso.

11.2. L’Ospite che porta con sè un animale domestico, è tenuto durante la sua permanenza a custodire debitamente l’animale domestico portato.

11.3. L’Ospite è responsabile per la salute dell’animale domestico e garantisce che lo stesso dispone dei necessari controlli veterinari.

11.4. L’Ospite risponde nei confronti dell’albergatore per il danno arrecato dall’animale domestico. Per danno si devono intendere, in particolare, anche gli eventuali risarcimenti che l’Albergatore deve versare a terzi.

11.5. Gli animali non sono ammessi in tutte quelle aree all’interno delle quali non sia specificamente consentito. È dovere dell’Ospite informarsi preventivamente sulle aree consentite e non consentite e attenersi ai regolamenti affissi e alle indicazioni fornite dal personale incaricato.

11.6. Cesta e coperta per l’animale domestico sono a cura dell’Ospite.

Art. 12 (Risoluzione del contratto)

12.1. L’albergatore potrà risolvere il contratto con effetto immediato, avendo comunque diritto a richiedere l’intero prezzo pattuito, nel caso in cui l’Ospite:

  • utilizzi i locali con grave pregiudizio della proprietà o renda intollerabile la convivenza con gli altri ospiti tenendo un comportamento prepotente, privo di riguardo, scandaloso o in ogni caso sconsiderato o si renda colpevole di azioni od omissioni contro il prestatore di servizi ricettivi, il personale, gli altri Ospiti e/o persone che si trovano nell’Hotel, punite dalla legge come reato e che abbiano ad oggetto, i diritti di proprietà, il buon costume e l’integrità fisica;
  • nel caso in cui sia affetto da malattia contagiosa o da malattia il cui decorso superi il periodo di soggiorno concordato o nel caso in cui si rendano necessarie cure particolari.

12.2. Se l’adempimento del contratto è impossibilitato per eventi di forza maggiore (per es. calamità naturale, sciopero, serrata, disposizioni ufficiali ecc.), l’Albergatore potrà risolverlo in qualunque momento senza alcun preavviso, se il contratto non si intende già per legge sciolto, oppure l’albergo non sia già stato esonerato dal suo obbligo. È escluso qualsiasi diritto di risarcimento danni ecc. da parte dell’Albergatore.

Art. 13. (Manutenzioni)

13.1 L’Albergatore si riserva il diritto di apportare modifiche all’organizzazione ed alle strutture durante il periodo di apertura al pubblico. Nel quadro delle necessarie attività di manutenzione l’Ospite acconsentirà, senza per questo vantare diritti di rimborso, a che vengano eseguiti lavori all’alloggio o alle strutture dell’albergo durante il periodo della propria permanenza nello stesso.

Art. 14 (Forza Maggiore)

14.1. Ad eccezione dei casi espressamente contemplati dalle presenti CGC, l’Albergatore non è responsabile di nessun danno subito dall’Ospite nel caso in cui la fruizione completa o parziale dei servizi dell’albergo sia limitata per via del sopravvenire di cause di “forza maggiore”.

14.2. Per “forza maggiore” si intende qualsiasi evento che non possa essere previsto o evitato – usando la normale diligenza del buon padre di famiglia – dall’Albergatore. A puro titolo esemplificativo si indica: eventi di guerra o affini, sommosse, guerre civili, attentati terroristici, catastrofi naturali, incidenti nucleari, incendi, condizioni meteorologiche avverse, interruzioni delle vie di comunicazione, interruzioni della fornitura dei servizi luce, gas e acqua non imputabili all’Albergatore, scioperi o qualsiasi altro evento comunque fuori dal controllo dell’Albergatore.

Art. 15 (Norme a tutela della salute)

15.1. È vietato fumare in camera e nelle parti comuni al chiuso. È possibile fumare nelle aree esterne facendo uso degli appositi contenitori e avendo cura di non arrecare disturbo agli altri Ospiti.

15.2. L’utilizzo degli spazi e delle aree comuni, interne alla struttura (area piscina, area solarium al mare, area gazebo bar e pasti e area parcheggio) è consentito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni interne di cui l’Ospite è tenuto a prendere visione consultando il Libro Ospiti in camera e le specifiche tabelle informative affisse nelle aree sopramenzionate e/o richiedendo specifici chiarimenti presso la reception.

15.3. L’Ospite è tenuto al rispetto delle norme a tutela della salute stabilite dall’Albergatore.

15.4. È obbligo dell’Ospite l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute stabilite dalle autorità istituzionali a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

15.5. L’inosservanza di tali norme legittima l’Albergatore all’immediata risoluzione del contratto alberghiero e, conseguentemente, l’Ospite sarà invitato a lasciare, immediatamente, la struttura.

15.6. Nel caso l’Ospite, per una qualche ragione, sia impossibilitato a osservare una qualsiasi delle norme, predisposte a tutela della salute, sopramenzionate, è suo dovere di comunicarlo immediatamente alla reception.

Art. 16 (Diritto applicabile; Foro competente)

16.1. Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto formale e materiale italiano, in particolare con esclusione delle disposizioni del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci.

16.2. Nel caso in cui il Contraente non fosse un consumatore ai sensi del D.lgs. del 06.10.2005, n. 206, le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Siracusa.

Art. 17 (Disposizioni finali)

17.1. Qualora singole clausole e/o disposizioni del presente contratto fossero non valide e/o nulle o fossero dichiarate nulle e/o invalide e/o comunque non applicabili, ciò non toglie piena valenza e efficacia a tutte le altre clausole e/o disposizioni delle presenti CGC che resteranno in ogni caso valide.

17.2. In caso di lacune originarie o sorte nella presente disciplina contrattuale si applicano le relative disposizioni di legge.